Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha riconosciuto ai conviventi di fatto una tutela che prima mancava. In determinati rapporti economici, il tempo trascorso durante la convivenza non fa perdere il diritto di chiedere la restituzione di una somma. La Consulta ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 2941 del Codice civile e ha esteso alle coppie non sposate la sospensione della prescrizione già prevista per i coniugi.
Il provvedimento riguarda il tempo entro cui si può far valere un credito. Non modifica, invece, la proprietà dei beni. Il convivente non diventa comproprietario della casa, dell’auto o dei risparmi intestati all’altro solo perché ha partecipato alle spese o ha condiviso con lui la vita quotidiana. Il suo diritto può però restare esercitabile più a lungo quando esiste un credito maturato durante la relazione e rivolgersi subito a un giudice rischierebbe di compromettere la convivenza.
Quando il denaro diventa un credito
Nel corso di una relazione stabile, i trasferimenti di denaro possono avere origini molto diverse. Si può trattare di un prestito destinato a una spesa, di una somma che il partner aveva promesso di restituire, di un finanziamento personale impiegato per un acquisto comune oppure di un versamento effettuato in base a un accordo preciso.
Il passaggio di denaro, da solo, non basta. Non ogni contributo economico crea un credito esigibile.
Bollette, alimenti, canone di locazione e altre spese sostenute spontaneamente per la casa e per la vita familiare possono rientrare nei doveri morali e sociali della convivenza. In situazioni di questo tipo, la somma versata non è, di regola, un prestito destinato a essere recuperato dopo la separazione. È una partecipazione alle esigenze ordinarie della coppia.
Il quadro cambia quando si può dimostrare che il partner aveva l’obbligo di restituire quanto ricevuto. In quel caso esiste un possibile diritto di credito, ma il titolare può decidere di non agire immediatamente. Una richiesta formale o una causa, infatti, possono trasformare una questione economica in un conflitto capace di mettere in discussione la relazione.
Prima della sentenza della Corte costituzionale, questa scelta comportava un rischio preciso: mentre il convivente aspettava, il termine di prescrizione poteva continuare a decorrere. La persona rinunciava per un periodo ad agire per proteggere il rapporto e, proprio a causa di quell’attesa, rischiava di perdere il credito.
La modifica all’articolo 2941 del Codice civile
L’articolo 2941 del Codice civile individua alcune circostanze nelle quali la prescrizione viene sospesa. La prescrizione è il meccanismo in base al quale un diritto, se non viene esercitato entro il termine stabilito dalla legge, può non essere più fatto valere nei confronti del debitore.
Nel testo precedente, la sospensione era prevista per i rapporti tra coniugi. I conviventi di fatto non erano indicati espressamente. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima questa esclusione, nella parte in cui non riconosce la sospensione tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale.
Il riferimento è alla convivenza di fatto disciplinata dalla legge n. 76 del 2016. La definizione comprende persone maggiorenni, dello stesso sesso oppure di sesso diverso, unite da una relazione stabile e da assistenza reciproca. Non devono essere legate tra loro da matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione.
La pronuncia considera la dimensione familiare della convivenza. Un partner può trovarsi nella stessa condizione del coniuge che, per ragioni affettive e di solidarietà, preferisce non portare subito davanti al giudice una controversia sul denaro. Escludere i conviventi da quella protezione produceva una differenza priva di giustificazione, perché riferita a una situazione sostanzialmente analoga.
La Corte non ha dichiarato che convivenza e matrimonio debbano essere trattati allo stesso modo in ogni ambito. L’intervento riguarda uno specifico effetto della norma: il blocco del decorso della prescrizione nei rapporti economici tra partner.
I crediti coperti dalla sospensione
La sentenza non rende automaticamente recuperabile qualsiasi somma pagata durante la relazione. La sospensione opera soltanto quando esiste un diritto di credito effettivo e configurabile, già soggetto a prescrizione secondo le regole ordinarie.
In base alle circostanze concrete, possono rientrare nella tutela:
-
un prestito di denaro accompagnato dall’obbligo di restituzione; -
una somma che il partner ha riconosciuto come dovuta; -
un rimborso previsto da un accordo scritto; -
un’obbligazione collegata a un acquisto o a un investimento effettuato per conto dell’altro; -
un credito nato da rapporti economici separati dalle normali spese della convivenza.
Il fatto che un convivente abbia sostenuto una spesa non dimostra, da solo, l’esistenza di un obbligo di rimborso. I contributi destinati alla gestione ordinaria della casa, quando sono proporzionati alle possibilità economiche dei partner, restano fuori dalla tutela almeno in linea generale. La giurisprudenza civile ha spesso considerato prestazioni di questo tipo come adempimento di obbligazioni naturali. Una volta eseguite, non possono essere automaticamente richieste indietro.
La stessa valutazione può riguardare gli interventi sulla casa intestata all’altro. Chi paga spontaneamente lavori o migliorie non acquista, per questo solo fatto, un diritto alla restituzione. In assenza di un’intesa specifica, il pagamento può essere letto come contributo alla vita familiare, non come investimento destinato a produrre un rimborso.
La qualificazione dipende dagli elementi disponibili. Contano la finalità dell’esborso, le prove raccolte e i rapporti economici instaurati tra le parti. Una somma trasferita per acquistare insieme un bene può avere un significato diverso da una somma impiegata per le spese correnti, anche se in entrambi i casi il denaro è stato versato da uno solo dei partner.
Che cosa significa sospendere la prescrizione
La sospensione non cancella il credito e non aggiunge automaticamente un nuovo periodo uguale per tutti i rapporti. Durante il periodo tutelato, il tempo utile per la prescrizione resta fermo; quando la causa di sospensione viene meno, il conteggio riprende.
Si può considerare il caso di un prestito soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni, concesso quando la coppia convive già stabilmente. Se, prima della fine della relazione, sono trascorsi quattro anni, il termine non continua a maturare durante gli anni successivi nei quali permane la convivenza tutelata. Alla cessazione della convivenza, rimangono quindi sei anni per far valere il credito, salvo l’applicazione di altre regole relative a quel rapporto o la presenza di atti che abbiano interrotto la prescrizione.
La sospensione va distinta dall’interruzione. Una richiesta formale di pagamento, quando produce l’effetto previsto dalla disciplina applicabile, interrompe il decorso e fa ripartire il termine. La sospensione, invece, conserva il periodo già trascorso e impedisce che il conteggio prosegua mentre è presente la situazione riconosciuta dalla legge.
Per applicare correttamente la tutela occorre ricostruire la cronologia. Bisogna capire quando è nato il credito, da quale momento la restituzione è diventata esigibile e in quale data la convivenza è iniziata o si è conclusa. Dire soltanto che la coppia abitava nella stessa casa non è sufficiente: la relazione deve presentare i requisiti legali della convivenza di fatto e tale qualificazione deve essere coerente con gli elementi disponibili.
Che cosa cambia rispetto alla situazione precedente
Prima della sentenza n. 7 del 2026, il testo dell’articolo 2941 non garantiva ai conviventi la sospensione riconosciuta ai coniugi. Il termine poteva quindi continuare a decorrere mentre il creditore viveva stabilmente con il debitore.
Le conseguenze non erano soltanto teoriche. Il coniuge poteva attendere la fine del rapporto senza consumare il tempo utile per la prescrizione. Il convivente che si trovava nella stessa situazione rischiava invece di arrivare alla separazione con un credito già prescritto oppure prossimo alla scadenza.
La pronuncia elimina questa specifica disparità. Non stabilisce, però, una piena equiparazione tra matrimonio e convivenza. Rimangono le differenze previste dalla legge in materia di successione, comunione dei beni, pensione di reversibilità e diritti automatici sulla casa.
Il convivente di fatto non diventa erede legittimo del partner e non acquista la proprietà dei beni intestati a quest’ultimo. In caso di morte, la legge n. 76 del 2016 riconosce alcune tutele abitative temporanee e consente di subentrare nella locazione della casa comune, ma non attribuisce una posizione successoria uguale a quella del coniuge.
Le prove necessarie per chiedere la restituzione
La nuova tutela riguarda il decorso del tempo, ma non dimostra l’esistenza del credito. Chi chiede la restituzione deve provare l’obbligo di rimborso, l’importo dovuto, la scadenza e la distinzione rispetto alle spese sostenute per la normale vita comune.
Possono essere utili:
-
scritture private o messaggi nei quali il partner riconosce di aver ricevuto un prestito; -
bonifici con causali compatibili con un finanziamento o con una restituzione; -
accordi riguardanti acquisti, lavori o investimenti; -
ricevute e documenti collegati a un obbligo specifico; -
comunicazioni sulla scadenza e sulle modalità del rimborso.
L’iscrizione anagrafica della convivenza può contribuire a dimostrare la stabilità del rapporto, ma non prova da sola l’esistenza del credito né il suo ammontare. Anche un bonifico dimostra il trasferimento della somma, non necessariamente la ragione del pagamento: potrebbe trattarsi di un prestito, di una donazione o di una spesa condivisa.
Dopo la fine della convivenza, è opportuno ricostruire la cronologia del rapporto, calcolare il periodo ancora disponibile e valutare l’invio di una richiesta formale di pagamento. Se il debitore non adempie, può essere necessario intraprendere un’azione giudiziaria, verificando con un professionista la documentazione e gli effetti della sospensione della prescrizione.
Marianna Quatraro
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an…
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